L’art. 136 della Costituzione prevede che in caso di declaratoria di incostituzionalità di una legge, questa cessi di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
Secondo l’art. 30 della legge 87/1953 le sentenze della Corte vengano depositate in segreteria e successivamente inviate al Ministero della Giustizia al fine della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le norme dichiarate costituzionalmente illegittime cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle sentenze della Corte in Gazzetta Ufficiale.
L’art. 3 della legge 839/1984 e l’art. 21 del DPR 1092/1985 prevedono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di tutte le sentenze della Corte costituzionale, non solo di quelle di accoglimento.
La pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale è disciplinata altresì da una serie di altre norme che contribuiscono a chiarire la questione.
L’art. 19 della legge 87/1953 prevede che le decisioni della Corte costituzionale siano depositate nella cancelleria della Corte e che chiunque possa prenderne visione ed ottenerne copia.
L’art. 22 della stessa legge rinvia, quanto alla procedura dinanzi alla Corte costituzionale al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Si trattava del Regio Decreto 642/1907, ormai abrogato, il cui art. 67 prevedeva la pubblicazione del solo dispositivo della sentenza da parte del segretario della sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.
Il rinvio al vecchio regolamento di procedura è oggi sostituito dal decreto legislativo n. 104/2010 (codice del processo amministrativo) che contiene due norme fondamentali, quanto alla questione della pubblicazione delle sentenze.
Anzitutto l’art. 39 che rinvia al codice di procedura civile per tutto quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo. Pertanto, si applica anche al processo amministrativo, e quindi ai giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l’art. 133 c.p.c. che prevede la pubblicazione della sentenza mediante il deposito in cancelleria.
L’art. 89 del codice del processo amministrativo prevede che il segretario (che è l’equivalente del cancelliere nel processo amministrativo) dia atto del deposito della sentenza apponendovi anche la sua firma.
Da quando, quindi, può dirsi pubblicata ed esistente una sentenza della Corte costituzionale? Dal giorno del suo deposito in segreteria. Di questo dà notizia il sito ufficiale della Corte costituzionale dove, con riferimento alle sentenze 14, 15 e 16 del 2023 si legge che le stesse sono state depositate il 9 febbraio 2023. Poi le sentenze, con il testo già noto, saranno pubblicate nella 1a Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale che esce normalmente una volta alla settimana. L’ultima serie speciale, la n. 6, è stata pubblicata l’8 febbraio 2023. Le sentenze saranno quindi pubblicate con la prossima serie speciale.
Pertanto, il testo che si può scaricare dal sito della Corte costituzionale è quello ufficiale e le sentenze che in molti abbiamo commentato sono valide, efficaci ed esistenti. Ciò non toglie che si tratti di un insulto alla costituzione e allo stato di diritto e di una vergogna per l’amministrazione della giustizia nel nostro paese. Su questo dobbiamo concentrarci. È importante sottolineare che le sentenze di rigetto della Corte costituzionale non passano in giudicato, non sono mai definitive e che anche la stessa questione di costituzionalità può essere sempre sollevata in altri processi.