Con ordinanza del 28 aprile 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 29 aprile 2023 e consultabile su questo link, il ministro della salute Schillaci ha disciplinato gli obblighi concernenti l’uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine) e la sottoposizione al tampone PCR per l’individuazione del virus SARS CoV-2. L’ordinanza è entrata in vigore il 1° maggio e la sua originaria vigenza fino al 31 dicembre 2023 è stata prorogata sino al 30 giugno 2024 con ordinanza del Ministero della Salute del 27 dicembre 2023 pubblicata in G.U. Serie Generale Numero 302 del 29 dicembre 2023. L’ordinanza è ormai scaduta e non è stata rinnovata dal Ministero della Salute.

Il 1° luglio 2024 il Ministero della Salute ha divulgato una circolare consultabile su questo link con la quale “raccomanda ai Direttori Sanitari delle succitate strutture, in quanto titolari delle funzioni igienico-sanitarie, di valutare l’opportunità di disporre l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei propri contesti, tenendo conto della diffusione dei virus a trasmissione aerea, delle caratteristiche degli ambienti nonché della tipologia di pazienti, lavoratori o visitatori che li frequentano, in funzione del livello di rischio di infezione e/o trasmissione (ad esempio in presenza di sintomatologia respiratoria o in considerazione della stagionalità) e del potenziale di sviluppo di malattia grave in caso di esposizione.”

Che valore ha una circolare?

E’ bene premettere che le circolari non figurano tra le fonti del diritto che sono la costituzione, le leggi e gli atti aventi efficacia di legge (decreti legislativi e decreti legge), i regolamenti e gli usi (art. 1 delle preleggi). Alle fonti interne del diritto si aggiungono i trattati UE ed i regolamenti dell’Unione Europea che si applicano direttamente negli ordinamenti nazionali e prevalgono sulle norme interne in caso di contrasto. Le fonti del diritto si trovano in una piramide gerarchica, nel senso che la legge di grado inferiore non può contrastare con quella di rango superiore.
Le circolari sono atti interni alla pubblica amministrazione che non vincolano né i cittadini, né i giudici, né la stessa pubblica amministrazione che può discostarsi dal contenuto di una circolare, ove questa sia contraria alla legge. Tanto ciò è vero che le circolari non possono essere impugnate dinanzi ai giudici amministrativi. Chiunque, pertanto, voglia imporre l’uso della mascherina richiamandosi alla circolare del 1° luglio 2024 commetterà un atto illegale poiché la circolare non è fonte di diritti o di obblighi.

Cerchiamo ora di analizzare il testo della circolare ministeriale che si distingue per particolare ambiguità.
E’ opportuno premettere che i trattamenti medici, farmacologici o sanitari non possono essere imposti se non in forza di una legge, come previsto dall’art. 32 della costituzione. Pertanto, né il Ministro della Salute né qualsiasi autorità amministrativa può obbligare i cittadini ad utilizzare un dispositivo medico come la mascherina chirurgica, a meno che non ci sai una legge a prevederlo. Infatti, durante tutto il periodo emergenziale del Covid-19 sono state adottate una serie di leggi proprio allo scopo di obbligare all’uso della mascherina. Queste leggi sono tutte scadute e non più in vigore …

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