AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2022: Tutto quanto detto qui rimane perfettamente valido. L’obbligo è prolungato al 31 dicembre 2022. Guarda il video di aggiornamento dal 1 Aprile.

    1. A chi si applica l’obbligo di vaccinazione?

Il nuovo obbligo introdotto dal decreto-legge 172 si applica a tutti gli operatori sanitari. Si tratta, in particolare, delle seguenti professioni regolamentate:

    • Farmacista
    • Medico chirurgo
    • Odontoiatra
    • Veterinario
    • Biologo
    • Fisico
    • Chimico
    • Psicologo
    • Infermiere
    • Infermiere pediatrico
    • Ostetrica
    • Tecnico sanitario di radiologia medica
    • Tecnico Audiometrista
    • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
    • Tecnico di neurofisiopatologia
    • Tecnico ortopedico
    • Tecnico audioprotesista
    • Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
    • Igienista dentale
    • Dietista
    • Podologo
    • Fisioterapista
    • Logopedista
    • Ortottista – assistente di oftalmologia
    • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
    • Tecnico della riabilitazione psichiatrica
    • Terapista occupazionale
    • Educatore professionale
    • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
    • Assistente sanitario
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2

C’è, tuttavia, un piccolo vuoto normativo e sul punto si rinvia alla scheda allegata qui con l’indicazione di professionisti cui si applica l’obbligo di vaccinazione e quelli che sono esentati.

    2. A cosa si riferisce l’obbligo?

I professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi ad un ciclo completo di vaccinazione che comprende ora anche la terza dose o “booster”. La norma si riferisce ad un vaccino per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 ma i foglietti illustrativi dei vaccini si riferiscono, invece, a vaccini contro la malattia Covid-19. Pertanto, allo stato, l’obbligo è riferito ad un trattamento sanitario che non esiste.

    3. Da quando si applica l’obbligo?

Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022.

    4. Cosa accade alle sospensioni già disposte in base al vecchio testo del decreto-legge 44/2021?

I provvedimenti di sospensione disposti in base al decreto-legge 44/2021, art. 4, vecchio testo, avevano un’efficacia limitata al 31.12.2021. Il che significa che dal 1.01.2022 gli operatori sanitari che non siano stati già nuovamente sospesi in forza delle nuove norme non sono più sospesi e possono riprendere a lavorare. I liberi professionisti potranno semplicemente riaprire gli studi e riprendere a visitare i pazienti. I dipendenti potranno presentarsi al lavoro. Per farlo dovranno però munirsi di un certificato verde Covid-19 (green pass) base effettuato con un tampone perché la nuova disciplina sull’obbligo di vaccinazione non incide su quella che ha previsto l’obbligo di green pass sul posto di lavoro. In alternativa, per chi non volesse o potesse ripresentarsi in servizio con il green pass si può mandare la lettera allegata qui ed attendere la reazione del datore di lavoro.

    5. Cosa fare se ricevo una lettera di proroga della sospensione già disposta?

Le sospensioni disposte in base al vecchio testo del decreto-legge 44/2021 sono scadute e non hanno più validità. Se l’ordine professionale, la ASL o il datore di lavoro dovessero inviare una lettera di proroga della sospensione, sarebbe opportuno contestarla con il modello di lettera allegato qui.

    6. Qual è la procedura per l’accertamento dell’obbligo vaccinale descritta dal nuovo art. 4 del decreto-legge 44/2021?

Il decreto-legge 172/2021 ha completamente riscritto l’art. 4 del decreto-legge 44/2021 modificando sia il procedimento sia la competenza.
La nuova procedura è la seguente:
    a) La Federazione Nazionale (ad esempio, nel caso dei medici e odontoiatri la FNOMCeO) accerta mediante accesso alla piattaforma nazionale del certificato verde Covid-19 se gli iscritti negli albi sono vaccinati oppure no;
    b) La Federazione trasmette agli ordini provinciali i nominativi dei professionisti che risultino non vaccinati;
    c) L’Ordine Provinciale scrive all’iscritto invitandolo a chiarire entro cinque giorni dalla ricezione della lettera di invito la sua posizione in merito al vaccino.
Le possibili risposte sono:
    (i) invio del certificato vaccinale (ipoteticamente non registrato sulla piattaforma nazionale oppure riferito ad un vaccino fatto all’estero),
    (ii) invio del certificato:
– di guarigione dal Covid-19 che impedisce di sottoporsi al vaccino per almeno sei mesi e fino a dodici mesi dalla guarigione stessa,
– di differimento del vaccino per ragioni sanitarie (ad es. accertamenti clinici allergologici in corso),
– di esenzione dal vaccino
    d) L’operatore sanitario risponde all’ordine provinciale comunicando la sua situazione. Il rispetto della procedura da parte dell’ordine è di fondamentale importanza per la validità di ogni successivo provvedimento. Nell’ambito dei procedimenti amministrativi il soggetto interessato ha diritto ad accedere alla documentazione amministrativa. Pertanto, la risposta contiene anche un’istanza di accesso ai documenti amministrativi. Qui c’è allegato il modello di risposta.
 

    7. Come procedere per la prenotazione del vaccino

Per tutti coloro che non abbiano un certificato di guarigione, di differimento o di esenzione è opportuno procedere con la prenotazione del vaccino. È opportuno sfruttare tutto il periodo previsto dalla legge e, quindi, prenotare il vaccino per il ventesimo giorno dalla ricezione dell’invito fatto dall’ordine provinciale. Ad esempio, nel caso di una lettera di invito ricevuta il 30.12.2021 il vaccino dovrà essere prenotato per il giorno 19.01.2022. Ricordiamo che i termini che scadono di giorno festivo sono automaticamente prorogati al giorno lavorativo seguente. La lettera di prenotazione è allegata qui.
Ormai i centri vaccinali non richiedono più prenotazioni perché l’afflusso è sceso molto. Nondimeno, è opportuno inviare comunque una pec o una raccomandata al centro vaccinale con l’indicazione della data in cui ci si recherà per il vaccino; ci servirà per inviarne copia all’ordine o al datore di lavoro.
 

    8. Cosa fare dopo aver prenotato il vaccino?

Dopo la prenotazione del vaccino, qualche giorno prima dell’appuntamento occorre scrivere alla farmacia o al centro vaccinale dove si è fatta la prenotazione la lettera che è allegata qui accompagnata dal consenso informato allegato qui. N.B.: la lettera va mandata con raccomandata a/r o pec.
 

    9. Occorre andare al centro vaccinale o alla farmacia il giorno della prenotazione

Si, è opportuno andare presso la farmacia o il centro vaccinale il giorno della prenotazione. Non è necessario essere accompagnati da un avvocato. È utile andare con un accompagnatore che potrà fare da testimone. In ogni caso è opportuno registrare quanto accade presso il centro vaccinale, anche di nascosto tenendo il registratore del cellulare acceso in tasca o in borsa.
Occorre portare con sé la copia della lettera di richiesta di informazioni con il consenso informato unitamente alla prova della spedizione a mezzo pec o raccomandata. A questo punto è opportuno chiedere al vaccinatore se ha la prescrizione medica richiesta e se ha la risposta alle domande del consenso informato.
Non avranno né l’una né le altre.
Una precisazione importante che devo all’attenta segnalazione dell’Avv. Roberto De Petro che ringrazio: la prescrizione si può fare solo dopo l’anamnesi per cui bisogna chiedere al vaccinatore anzitutto di procedere con l’anamnesi del paziente che deve subire l’inoculazione e poi procedere alla prescrizione medica sulla base dei risultati dell’anamnesi. È ovvio che chiunque abbia una storia di allergie ai farmaci, shock anafilattico, intolleranze o reazioni avverse ai farmaci, chiunque abbia fatto altri vaccini (ad esempio l’antitetanica) in tempi recenti, chiunque sia in cura con farmaci, con particolare riferimento al cortisone, deve fare presenti queste circostanze al vaccinatore, anche se non sono state ritenute idonee per un’esenzione dal medico di medicina generale.
A questo punto occorre chiedere alla farmacia o al centro vaccinale di rilasciare una dichiarazione scritta del seguente tenore:
“Il sottoscritto [indicare il nome del medico o del farmacista] dichiara di non poter rilasciare la prescrizione medica del vaccino [indicare il nome del vaccino] per il/la signor/a [indicare il nome dell’operatore sanitario] e di non poter rispondere alle richieste di cui al modulo di consenso informato inviato a mezzo pec.]”
Se ci sarà un rifiuto di sottoscrivere il documento risulterà dalla registrazione e comunque ne prenderà nota il testimone.
In ogni caso è essenziale chiedere ed annotare il nome e cognome delle persone con le quali si parlerà (medico vaccinatore, farmacista, infermiere ecc.). Non possono rifiutarsi di fornire il nome.

Tutto ciò che c’è da fare e da sapere è descritto in questo video.
Presentarsi avendo stampato ed a disposizione:
1- Il consenso informato predisposto dallo Studio Fusillo
2- Le 5 determine AIFA che prevedono la prescrizione medica dei vaccini (si trova scritto all’ultimo punto dell’ultima pagina): Pfizer – Astrazeneca – Moderna – J & J – Novavax
 

    10. Cosa fare dopo l’inutile accesso al centro vaccinale o alla farmacia

Sono possibili 3 esiti distinti:

1. Il medico vaccinatore non ritiene di assumersi la responsabilità di effettuare la vaccinazione e rilascia un certificato di differimento o esenzione della vaccinazione. Con questo certificato si ottiene il Super Green Pass.

2.  Il medico vaccinatore non rilascia nulla, ma noi abbiamo la registrazione o/e il verbale delle forze dell’ordine: si deve inviare la lettera predisposta dall’avvocato Fusillo al proprio ordine provinciale, entro 3 giorni.
A questo punto la decisione passa agli ordini provinciali che potranno accettare le giustificazioni fornite oppure, come appare più probabile, sospendere lo stesso l’operatore sanitario interessato.

3. Qualora la strategia al punto precedente non sortisse effetto e veniste sospesi lo stesso, si può procedere per vie legali per far annullare la sospensione. La strategia descritta serve, però, ad avere una posizione di maggior forza nell’ambito del giudizio di impugnazione della sospensione che seguirà e a preparare una richiesta di risarcimento del danno per tutti coloro che saranno stati sospesi.

Che fare se il medico vaccinatore, preso atto delle mie condizioni cliniche mi prescrive degli esami o dice che devo essere vaccinato/a in ambiente protetto (ospedale con struttura di rianimazione in caso di shock anafilattico)?
Il certificato del medico che prescrive ulteriori analisi è un certificato di differimento del vaccino. Il certificato esenta chi lo ha dall’obbligo di vaccinarsi sino al completamento delle analisi. Pertanto, occorre comunicarlo all’ordine e prenotare le analisi in data più lontana possibile.
In caso di indicazione di effettuare il vaccino in ambiente protetto occorre anche in questo caso prenotare il vaccino presso un ospedale e ripetere le richieste già fatte in sede di primo accesso in sede ospedaliera (v. punti 8 e 9).
La lettera da inviare all’ordine per informare dell’esito dell’accesso nel caso esaminato è allegata qui.
 

    11. Che fare durante la sospensione?

Ogni crisi è anche un’opportunità. Chiunque sia sospeso dal posto di lavoro per il periodo di sospensione può accettare e svolgere altri lavori. Molti professionisti potranno riaprire gli studi, ad esempio come naturopati che non hanno obbligo di vaccinazione. Il periodo di fermo può essere utile per iscriversi ad un albo professionale di un altro paese dell’Unione Europea dove non è obbligatorio il vaccino. E’ importante organizzare la propria vita in modo da cominciare a rompere la dipendenza dalla repubblica italiana che si è rivelata così dannosa in questi anni.

Strategia immediata per gli operatori sanitari sospesi per utilizzare a proprio vantaggio quanto deliberato nel Decreto Legge 172 del 26 Novembre