Sintesi misure disposte dal DL 221/2021
1. Proroga dello stato di emergenza al 31.03.2022; la misura è illegittima perché la durata massima dello stato di emergenza, prevista dal d.lgs. 1/2021, artt. 7 e 24, è di 24 mesi, cioè fino al 30.01.2022.
2. Riduzione della durata del green pass a sei mesi. Molti si troveranno con un green pass valido scaduto da un giorno all’altro.
3. Esteso fino al 31.01.2022 l’obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca, secondo l’art. 1 del DPCM del 2.03.2021. In realtà non vi è nessun obbligo perché la mascherina si dovrebbe portare solo se si è a distanza inferiore ad un metro dalle altre persone.
4. Proroga di tutto il DPCM del 2.03.2021 fino al 31.03.2022.
5. Con il decreto-legge 221/2021 decadono, pertanto, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 19/2021, tutte le ordinanze regionali che avevano disposto l’obbligo di mascherina all’aperto perché superate dalla proroga del DPCM 2.03.2021.
6. Introduzione dell’obbligo di mascherina FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto.
7. Obbligo di mascherina FFP2 anche per: - aerei, - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, - autobus per i collegamenti tra più di due regioni con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti, - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, - funivie, cabinovie e seggiovie con cupole paravento, - mezzi del trasporto pubblico locale o regionale.
8. Necessario il c.d. “super green pass” (vaccinati o guariti) per il consumo di alimenti e bevande all’interno dei locali, anche se in piedi al banco. Fanno eccezione i minori di anni 12 ed i soggetti che siano stati esentati dall’obbligo di vaccinazione.
9. Fino al 31.01.2022 divieto di “feste”, qualsiasi cosa si celi dietro a questa espressione utilizzata dal legislatore, concerti, eventi che implichino assembramenti, chiuse le sale da ballo e le discoteche.
10. Fino al 31.03.2022 l’accesso alle strutture socio-sanitarie (RSA e simili) è consentito solo ai vaccinati oppure ai guariti che abbiano anche un tampone negativo.
11. Super green pass per l’accesso a: - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità, - sagre e fiere, convegni e congressi, - centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, - parchi tematici e di divertimento, - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione, - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
12. Green pass base necessario per i corsi di formazione se svolti in presenza.
13. Proroga delle disposizioni in materia di green pass nelle scuole ed università e nei posti di lavoro fino al 31.03.2022.
14. Proroga di un anno, fino al 31.12.2022, della facoltà di trattamento dei dati personali raccolti nell’ambito della campagna vaccinale.
15. Altri 20 milioni di euro per la piattaforma nazionale Covid (cioè per il sistema di schedatura di tutti i vaccinati e di tutti coloro che abbiano il green pass).
16. Test a campione sui soggetti che entrino nel territorio nazionale. I positivi saranno reclusi per scontare il periodo di quarantena agli arresti domiciliari, se sufficientemente fortunati, oppure in apposite carceri denominate Covid-Hotel. La reclusione è determinata in misura fissa di dieci giorni. Inutile sottolineare la manifesta incostituzionalità di questa disposizione per contrasto con l’art. 13 cost. che prevede per la privazione della libertà personale il necessario intervento di un magistrato che disponga la misura.
17. Sebbene AIFA abbia chiarito che i vaccini sono soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL), cioè effettuabile solo da un medico specialista o in una struttura appositamente dedicata si prevede la proroga della possibilità di inoculazione dei vaccini in farmacia fino al 31.12.2022. Il che chiarisce che il governo ha già in previsione di continuare a prorogare le disposizioni emergenziali fino a tutto il 2022.
18. Utilizzazione dei laboratori di analisi mediche militari per individuare i casi di Covid-19 in ambito scolastico.
19. Conservazione e stoccaggio dei vaccini da parte dell’esercito in siti militari.
20. Proroga del sistema di allerta Covid-19 fino al 31.12.2022.