Le Aziende Sanitarie e gli Ordini stanno rispondendo alle nostre diffide con argomenti alquanto bizzarri legati alla considerazione che il decreto-legge 172/2021 non è retroattivo. Evidentemente abbiamo colto nel segno: traspare l'imbarazzo di non avere alcun valido argomento da opporre.
Pubblichiamo dunque un modello di risposta da inviare quando vi diranno che il decreto legge 172/2021 dispone per l'avvenire e che non è retroattivo. Certo che non è retroattivo.
Il nostro argomento è un altro: il decreto legge 172/2021 ha abrogato il vecchio testo del decreto-legge 44 sostituendolo con una nuova disciplina. Pertanto, le vecchie sospensioni e i vecchi atti di accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, anche se formalmente validi per il passato, hanno perso efficacia dal 27 novembre 2021 quando entra in vigore la nuova disciplina.
E' normale che i funzionari delle Aziende Sanitarie e degli Ordini Professionali non abbiano chiara la differenza tra illegittimità e inefficacia. Un errore che nessun avvocato serio farebbe. Ma le cose stanno esattamente come vi abbiamo detto: l'abrogazione del vecchio testo del decreto-legge 44/2021 fa sì che i vecchi provvedimenti non siano più efficaci.
Tutti gli operatori sanitari devono essere riammessi. Chi vi dice il contrario sta dalla parte del governo e di chi vuole obbligarvi al vaccino con il ricatto.
Il file è in formato RTF compilare le parti chiuse fra [ parentesi quadre ], firmare e mandare via PEC o raccomandata.