AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2022: Tutto quando presente in questo vademecum rimane valido, si aggiunge la possibilità per i docenti di essere demansionati e non sospesi. Guarda il video di aggiornamento dal 1 Aprile.
IMPORTANTE: Leggi le considerazioni e strategie dal 1 al 30 aprile 2022 in questa pagina.

    1. A chi si applica l’obbligo di vaccinazione?

Il nuovo obbligo introdotto dal decreto-legge 172 si applica a tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
I centri educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 sono: a) nidi e micronidi; b) sezioni primavera; c) spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare.
 

    2. Si applica al personale ATA?

Il decreto non lo chiarisce. L’interpretazione più logica è che l’obbligo si applichi solo al personale che ha contatti con gli studenti. Pertanto, del personale ATA l’obbligo vale per i seguenti profili: – Area A (Collaboratore Scolastico), Area B-IF (infermiere). Per gli altri l’obbligo non è previsto.
 

    3. Si applica alle università?

L’obbligo riguarda il personale scolastico, docente e non docente, ed è stato poi esteso anche agli atenei, le università e gli istituti di alta formazione musicale, artistica e coreutica (comparto AFAM).

    4. Da quando si applica l’obbligo?

Dal 15 dicembre 2021. Fino a quella data non c’è obbligo di vaccinazione e si va a lavorare con il certificato verde Covid-19 (green pass). Molti dirigenti scolastici stanno già inviando le lettere con l’invito alla vaccinazione. Non possono farlo perché l’obbligo entra in vigore solo il 15 dicembre. Se doveste ricevere una lettera già ora, trovate qui il modello di risposta.

    5. Come deve essere inviata la comunicazione del dirigente scolastico?

Il mezzo corretto per l’invio di una comunicazione dalla quale dipende la sospensione per sei mesi sarebbe la raccomandata a/r oppure la pec poiché chi ne vuole far discendere delle conseguenze (il dirigente scolastico che intende sospendere il docente). Molte scuole comunicano con gli insegnanti mediante la mail interna. Il decreto-legge 172/2021 nulla dispone in merito alle modalità di invio dell’invito. Si applicano, quindi, le disposizioni dell’art. 1335 del codice civile in materia di invio di atti e documenti recettizi, cioè dalla cui ricezione derivano oneri o conseguenze giuridiche per il destinatario.

    6. Cosa succede dal 15 dicembre 2021?

Il procedimento è il seguente:
    • Il dirigente scolastico deve verificare se risulti la vaccinazione del personale scolastico mediante l’accesso alla Piattaforma nazionale-DGC;
    • Se non risulta la vaccinazione deve scrivere a coloro che non siano vaccinati chiedendo loro di documentare, entro cinque giorni, in alternativa:
    • certificato di vaccinazione,
    • certificato di un medico di medicina generale che attesti l’esenzione dal vaccino per ragioni di salute,
    • certificato di un medico di medicina generale che attesti il differimento del vaccino (ad esempio perché sono in corso analisi cliniche o allergologiche),
    • certificato di guarigione dal Covid-19 che impedisce di effettuare il vaccino prima che siano trascorsi da sei a dodici mesi dalla guarigione stessa,
    • presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dalla ricezione dell’invito del dirigente scolastico. N.B.: molti centri vaccinali o farmacie non danno appuntamenti ma effettuano le vaccinazioni direttamente quando ci si presenta.
Questo non deve interessarci. L’importante è produrre un documento al dirigente scolastico con il quale si è fatta la richiesta di vaccinazione. Quindi occorre scrivere al centro vaccinale o alla farmacia una lettera raccomandata o una pec (il modello è allegato qui) con la richiesta di vaccinazione. Subito dopo invieremo (entro i 5 giorni dal ricevimento dell’invito alla vaccinazione del dirigente scolastico) la comunicazione che trovate qui cui occorre allegare una copia della prenotazione del vaccino.

    7. Cosa fare dopo aver prenotato il vaccino?

Dopo la prenotazione del vaccino, qualche giorno prima dell’appuntamento occorre scrivere alla farmacia o al centro vaccinale dove si è fatta la prenotazione la lettera che è allegata qui accompagnata dal consenso informato allegato qui. N.B.: la lettera va mandata con raccomandata a/r o pec.
 

    8. Occorre andare al centro vaccinale o alla farmacia il giorno della prenotazione

Si, è opportuno andare presso la farmacia o il centro vaccinale il giorno della prenotazione. Non è necessario essere accompagnati da un avvocato. È utile andare con un accompagnatore che potrà fare da testimone. In ogni caso è opportuno registrare quanto accade presso il centro vaccinale, anche di nascosto tenendo il registratore del cellulare acceso in tasca o in borsa.
Occorre portare con sé la copia della lettera di richiesta di informazioni con il consenso informato unitamente alla prova della spedizione a mezzo pec o raccomandata. A questo punto è opportuno chiedere al vaccinatore se ha la prescrizione medica richiesta e se ha la risposta alle domande del consenso informato.
Non avranno né l’una né le altre.
Una precisazione importante che devo all’attenta segnalazione dell’Avv. Roberto De Petro che ringrazio: la prescrizione si può fare solo dopo l’anamnesi per cui bisogna chiedere al vaccinatore anzitutto di procedere con l’anamnesi del paziente che deve subire l’inoculazione e poi procedere alla prescrizione medica sulla base dei risultati dell’anamnesi. È ovvio che chiunque abbia una storia di allergie ai farmaci, shock anafilattico, intolleranze o reazioni avverse ai farmaci, chiunque abbia fatto altri vaccini (ad esempio l’antitetanica) in tempi recenti, chiunque sia in cura con farmaci, con particolare riferimento al cortisone, deve fare presenti queste circostanze al vaccinatore, anche se non sono state ritenute idonee per un’esenzione dal medico di medicina generale.
A questo punto occorre chiedere alla farmacia o al centro vaccinale di rilasciare una dichiarazione scritta del seguente tenore:
“Il sottoscritto [indicare il nome del medico o del farmacista] dichiara di non poter rilasciare la prescrizione medica del vaccino [indicare il nome del vaccino] per il/la signor/a [indicare il nome dell’operatore sanitario] e di non poter rispondere alle richieste di cui al modulo di consenso informato inviato a mezzo pec.]”
Se ci sarà un rifiuto di sottoscrivere il documento risulterà dalla registrazione e comunque ne prenderà nota il testimone.
In ogni caso è essenziale chiedere ed annotare il nome e cognome delle persone con le quali si parlerà (medico vaccinatore, farmacista, infermiere ecc.). Non possono rifiutarsi di fornire il nome.

Tutto ciò che c’è da fare e da sapere è descritto in questo video.
Presentarsi avendo stampato ed a disposizione:
1- Il consenso informato predisposto dallo Studio Fusillo
2- Le 5 determine AIFA che prevedono la prescrizione medica dei vaccini (si trova scritto all’ultimo punto dell’ultima pagina): Pfizer – Astrazeneca – Moderna – J & J – Novavax
 

    9. Cosa fare dopo l’inutile accesso al centro vaccinale o alla farmacia

Sono possibili 3 esiti distinti:

1. medico vaccinatore non ritiene di assumersi la responsabilità di effettuare la vaccinazione e rilascia un certificato di differimento o esenzione della vaccinazione. Con questo certificato si ottiene il cosiddetto Super Green Pass (sempre in inglese maccheronico).

2.  Il medico vaccinatore non rilascia nulla, ma noi abbiamo la registrazione o/e il verbale delle forze dell’ordine: si deve inviare la lettera predisposta dall’avvocato Fusillo al proprio dirigente, entro 3 giorni.
A questo punto la decisione passa al dirigente che potrà accettare le giustificazioni fornite oppure, come appare più probabile, sospendere lo stesso l’insegnante, docente o dipendente interessato.

3. Qualora la strategia al punto precedente non sortisse effetto e veniste sospesi lo stesso, si può procedere per vie legali per far annullare la sospensione (per i professori universitari il giudice competente è il TAR, per gli altri il Tribunale del lavoro). La strategia descritta serve, però, ad avere una posizione di maggior forza nell’ambito del giudizio di impugnazione della sospensione che seguirà e a preparare una richiesta di risarcimento del danno per tutti coloro che saranno stati sospesi.

Che fare se il medico vaccinatore, preso atto delle mie condizioni cliniche mi prescrive degli esami o dice che devo essere vaccinato/a in ambiente protetto (ospedale con struttura di rianimazione in caso di shock anafilattico)?
Il certificato certificato del medico che prescrive ulteriori analisi è un certificato di differimento del vaccino. Il certificato esenta chi lo ha dall’obbligo di vaccinarsi sino al completamento delle analisi. Pertanto, occorre comunicarlo all’ordine e prenotare le analisi in data più lontana possibile.
In caso di indicazione di effettuare il vaccino in ambiente protetto occorre anche in questo caso prenotare il vaccino presso un ospedale e ripetere le richieste già fatte in sede di primo accesso in sede ospedaliera (v. punti 8 e 9).
La lettera da inviare all’ordine per informare dell’esito dell’accesso nel caso esaminato è allegata qui.

    10. Questa strategia eviterà la mia sospensione?

Probabilmente no. Il governo sta facendo pressioni sui dirigenti scolastici e/o universitari perché applichino la nuova normativa senza curarsi delle molte argomentazioni che la rendono inapplicabile e illegale. Le lettere e le procedure descritte servono, però, a metterci in una posizione migliore nelle cause che saranno promosse.

    11. Quanto dura la sospensione?

La sospensione dura fino al 15 giugno 2022.
 

    12. Posso chiedere un assegno alimentare durante la sospensione?

L’art. 500 del TU della scuola (297/1994) prevede la corresponsione di un assegno alimentare pari al 50% dello stipendio durante la sospensione disciplinare. Il caso previsto dal decreto-legge 172/2021 è un po’ diverso perché non si tratta di una sospensione disciplinare, ma il nostro consiglio è di chiedere comunque la corresponsione dell’assegno alimentare. Questo vale anche per il personale non docente e per il personale delle università e delle istituzioni AFAM. I soggetti destinatari della richiesta la stanno per ora respingendo, ma c’è già stata qualche pronuncia di Tribunali Amministrativi che hanno ritenuto di concedere in via cautelare almeno l’assegno alimentare. Il modello di lettera per chiederlo è allegata qui.

    13. Che fare durante la sospensione?

In generale chi è sospeso può svolgere qualsiasi tipo di lavoro durante il periodo di sospensione. Ogni crisi è anche un’opportunità. Molti genitori non vogliono più mandare i figli nelle scuole che si sono trasformate in istituzioni di tortura dei bambini e dei ragazzi. Tanti stanno organizzando l’istruzione parentale. C’è una grande opportunità per gli insegnanti per cominciare a collaborare con le famiglie e organizzare l’istruzione dei figli fuori dal sistema statale. E poi non va trascurato il mondo dell’accademia all’estero. Il nostro paese sta diventando invivibile e da anni si parla della fuga dei cervelli. Non è una fuga, è una saggia misura di autodifesa. Chi può pensi a un piano B. Il che non significa che dobbiamo smettere di lottare per il nostro paese. Forse, però, potremo farlo meglio dall’estero, come i molti esuli durante il ventennio.