AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2022: Tutte le strategie mostrate rimangono perfettamente valide. Guarda il video di aggiornamento dal 1 Aprile.
1. Tutte le attività commerciali non esentate dal DPCM del 21.02.2022 sono tenute a verificare che dipendenti e clienti siano muniti del green pass, a seconda dei casi “base” (da vaccino, tampone o guarigione) o “rafforzato” (solo vaccino o guarigione).
2. Non è necessario effettuare i controlli all’ingresso del luogo di lavoro o dell’attività commerciale perché la legge prevede la possibilità di effettuare dei controlli a campione. Pertanto, non è necessario controllare tutti i clienti e tutti i dipendenti, ma sarà sufficiente effettuare qualche controllo di tanto in tanto.
3. Il controllo deve avvenire nel rispetto della riservatezza di lavoratori e clienti. Pertanto, se possibile, è opportuno effettuare il controllo in una stanza chiusa dove non potranno accedere né gli altri lavoratori né gli altri clienti. È ovvio che quanto accade nella stanza chiusa resterà tra il controllore e il cliente o il dipendente per cui chi vorrà far entrare lo stesso i clienti o i dipendenti senza green pass potrà farlo senza che nessuno venga a saperlo. Il green pass contiene dati sanitari riservati per cui non è possibile conservare i dati dei clienti o dei dipendenti controllati ed è vietato divulgarli.
4. Il titolare di un’attività costretto dalla legge a effettuare i controlli sul green pass ha diritto ad ottenere dal Ministero della Salute tutte le istruzioni necessarie per l’effettuazione dei controlli nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). È opportuno inviare al Ministero la lettera allegata qui con la richiesta delle istruzioni e della modulistica da consegnare a clienti e dipendenti. Se il Ministero non risponderà questo fatto costituirà un ottimo argomento per impugnare le eventuali multe.
Avendo a che fare con clienti pandemisti che si lamentano perché non gli è stato chiesto il green pass, si potrà sempre obiettare che si è in attesa della documentazione, da parte del Ministero, che ci autorizzi a controllarlo.
Aggiornamento di Aprile 2022: Il Ministero della Salute ha risposto a chi ha inviato la richiesta qui sopra, esaminiamo la risposta in questo video.
5. Il datore di lavoro redigerà un atto di organizzazione aziendale (allegato qui) con le modalità di controllo e un verbale giornaliero dei controlli a campione indicando il numero dei lavoratori e clienti controllati e il numero di quelli risultati in regola e di quelli non in regola. Nel verbale non potranno essere indicati i nomi dei lavoratori per esigenze di tutela della riservatezza.
6. I datori di lavoro con aziende con più di quindici dipendenti devono dichiarare assenti ingiustificati i lavoratori senza certificato verde Covid-19, ovviamente se individuati in seguito a controllo e questi non potranno rientrare sino a che non avranno il certificato oppure dopo il 31.03.2022. Ovviamente il controllo dei lavoratori, per quanto detto al punto 3, è riservato e nessuno potrà venirne a conoscere l’esito. Sicché il datore di lavoro che, avendo bisogno del lavoratore senza green pass, voglia violare la normativa che comunque è illegale, inapplicabile e incostituzionale, avrà buon gioco a non registrare l’irregolarità mantenendo il rapporto di lavoro. Quanto accaduto non è accertabile da parte di nessuno.
7. Le forze dell’ordine non hanno diritto ad entrare nei luoghi di lavoro privati (solo in quelli che sono anche pubblici esercizi aperti al pubblico) e non hanno diritto a chiedere il green pass ai dipendenti che sarà opportuno istruire nel senso che nel caso ricevano una richiesta di controllo da parte delle forze dell’ordine devono rifiutarsi di esibire il green pass, che lo abbiano o no, perché l’unico soggetto autorizzato a fare i controlli sui dipendenti è il datore di lavoro. Il quale, nell’ipotesi di un controllo, esibirà alle forze dell’ordine i documenti di cui al punto 5.
8. La sospensione è facoltativa: il datore di lavoro non è obbligato a sospendere i propri dipendenti! Può decidere di non farlo a prescindere dalle dimensione della sua azienda, anche nel caso di aziende con oltre 15 dipendenti. Per cui il datore di lavoro attento agli interessi dei suoi dipendenti e al buon andamento della sua impresa farà bene a non sospendere nessuno mantenendo il lavoro a tutti. Nelle imprese private con meno di quindici dipendenti la sospensione del dipendente senza green pass è possibile solo dopo la quinta assenza ingiustificata (in realtà presenza ingiustificata). Vedi art. 9 septies, comma 7, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 che recita:
“7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro PUÒ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.”
9. Il datore di lavoro e titolare di un’attività non è obbligato ad avere il green pass perché la norma (art. 9 septies d.l. 52/2021) non lo prevede.
10. Gli unici titolari di attività per i quali la legge prevede l’obbligo di possedere il green pass sono i titolari di attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e bevande. La norma in questione, recentemente modificata dalla legge 3/2022, è tuttavia inapplicabile. Infatti, il titolare dell’attività dovrebbe possedere ed esibire il green pass. Senonché non è specificato a chi il datore di lavoro possa essere obbligato ad esibire il green pass. Non ai dipendenti che non hanno alcun potere di controllo sul datore di lavoro, non ai clienti che non figurano tra i soggetti abilitati ad effettuare le verifiche. Non alle forze dell’ordine poiché l’art. 13, comma 2, lettera c) del DPCM 17.06.2021 riserva il controllo del green pass ai soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati. Pertanto, le forze dell’ordine non possono controllare il green pass dei titolari nemmeno in caso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In ogni caso chiunque voglia effettuare il controllo del green pass deve rispettare una serie di regole e formalità.
11. Se un appartenente alle forze dell’ordine vuole controllare il green pass di un titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di un cliente o di un dipendente la prima cosa da fare è chiedergli una serie di informazioni e precisamente:
a) i suoi dati personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, corpo di appartenenza e grado) da dimostrare mediante l’esibizione del tesserino; la divisa non basta e non basta nemmeno che siano dichiarate le generalità;
b) la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali da parte del titolare dei dati: tutte le forze dell’ordine che vogliano controllare il green pass devono essere stati nominati responsabili del trattamento dei dati personali da parte del titolare del trattamento dei dati, che è il Ministero della Salute, con atto scritto che devono esibire;
c) il rappresentante delle forze dell’ordine che vuole controllare il green pass deve fornire un modulo con l’informativa in materia di privacy ai sensi degli articoli 12 e 13 GDPR;
d) nell’informativa o su un foglio a parte deve essere indicato il nome del responsabile per la protezione dei dati (RPD) che in caso di trattamento dei dati sanitari da parte di una pubblica amministrazione è obbligatorio (artt. 32 e 37 GDPR);
e) il responsabile del trattamento dei dati personali deve avere avuto da parte del titolare le necessarie istruzioni per il trattamento, solitamente ciò avviene mediante lo svolgimento di un corso; pertanto, occorre chiedere al rappresentante delle forze dell’ordine che esibisca l’attestato del corso o la prova di avere avuto le informazioni dal titolare del trattamento dei dati.
Se il rappresentante delle forze dell’ordine non saprà dare risposta documentata a queste domande bisogna rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda in merito al green pass facendogli presente che la richiesta di vedere il documento integra una violazione amministrativa punita con multe molto severe dall’art. 83 GDPR.
Tutto quello che c’è da sapere del punto 11 verrà trattato dettagliatamente in un prossimo video, in uscita lunedì 7.
12. Poiché l’art. 9 septies comma 1 del decreto-legge 52/2021 prevede l’obbligo di green pass solo per i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ne deriva che tutti gli altri titolari delle altre attività (negozi, librerie, studi professionali, banchi per il commercio ambulante, servizi di trasporto di persone o merci ecc.) non sono tenuti ad avere il green pass, come avevamo più volte sottolineato, ma eventualmente solo a controllarlo ai propri dipendenti.
Tutto quello che è utile sapere, se si è titolari di un’attività e non si desidera subire e sottostare alla dittatura pandemista.