VADEMECUM SUI CASI DI POSITIVITA’ AL TEST COVID-19 (VALEVOLE PER LE SCUOLE E PER OGNI ALTRO AMBITO LAVORATIVO O PROFESSIONALE) 

L’emergenza è finita da marzo 2022 ma al Ministero della Salute non se ne sono accorti.

La gestione dei casi di positività è disciplinata da una circolare del 31.12.2022 che si può consultare QUI. A questa si aggiunge un “vademecum” del Ministero dell’Istruzione scaricabile QUI.

La prima raccomandazione è di non fare MAI il tampone. È un trattamento sanitario che può essere imposto solo per legge. Ad oggi non c’è alcuna legge che preveda l’obbligo del tampone per cui a chiunque ci chieda o ci raccomandi l’effettuazione di un tampone va opposto un rifiuto. La farsa si è retta e continua a reggersi sui tamponi per cui è fondamentale non farli.

Qual è il valore legale di una circolare? 

La circolare non ha alcun valore legale e il Ministro non ha il potere di costringere le persone a comportamenti (isolamento, uso delle mascherine, effettuazione di test). Il mancato rispetto della circolare non comporta alcuna sanzione e alcuna conseguenza. Pertanto, non c’è alcun obbligo di seguire le “regole” della circolare ministeriale.

Il vademecum del Ministero dell’Istruzione ha un valore addirittura inferiore e non comporta alcun obbligo per gli insegnanti, i genitori e gli alunni.

Per chi fosse incappato in un tampone positivo la disciplina suggerita dalla circolare – non obbligatoria – è la seguente: 

TEST POSITIVO – ISOLAMENTO

  • isolamento per 5 giorni per gli asintomatici o per coloro che non hanno sintomi da almeno 2 giorni, in questo caso non è necessario effettuare un tampone di controllo per verificare la negativizzazione, 
  • chi è sempre stato asintomatico può uscire dall’isolamento anche prima dei 5 giorni se effettua un test con esito negativo,
  • per gli immunodepressi l’isolamento termina dopo 5 giorni ma è necessario un test negativo per uscire dall’isolamento, 
  • gli operatori sanitari possono uscire dall’isolamento se asintomatici da almeno 2 giorni e in seguito all’effettuazione di un tampone con esito negativo, 
  • chi proviene dalla Cina nei 7 giorni precedenti un test positivo può terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatico da almeno 2 giorni e negativo a un test antigenico o molecolare.

FFP2 AL TERMINE DELL’ISOLAMENTO

  • terminato l’isolamento è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10mo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici). L’obbligo cessa in caso di test negativo. Pertanto, tutti coloro che sono usciti dall’isolamento perché hanno avuto un test negativo non sono soggetti all’obbligo di indossare la FFP2 per dieci giorni. La circolare non lo specifica ma l’obbligo dovrebbe riguardare solo gli ambienti chiusi o gli assembramenti di persone.

CONTATTI STRETTI CON CASI CONFERMATI POSITIVI

  • chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è soggetto al regime dell’autosorveglianza: è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto, 
  • se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata, ma non obbligatoria, l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2,
  • gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

LE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE DEL VADEMECUM DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

In aggiunta alle disposizioni del Ministero della Salute il “vademecum” del Ministero dell’Istruzione prevedono delle ulteriori misure, ovviamente prive di qualsiasi efficacia obbligatoria. Le sintetizziamo qui.

  1. Gli alunni con sintomi respiratori lievi (naso che cola) possono frequentare le lezioni indossando la mascherina FFP2.
  2. I casi sospetti (febbre, tosse, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell’olfatto) sono isolati in una stanza apposita, la scuola avvisa i genitori. In questo caso è essenziale non effettuare alcun tampone e gestire l’eventuale malattia come si è sempre fatto (visita da un medico e certificato del medico per il rientro a scuola).
  3. Casi confermati: il vademecum prevede la necessità di un tampone negativo per il rientro a scuola ma è superato dalla circolare del 31.12.2022 (vedi sopra).
  4. Non sono previste misure per i contatti stretti con casi confermati.

CONCLUSIONE E SUGGERIMENTI OPERATIVI

Chi non fa il tampone non può avere alcun problema, anche se avesse sintomi compatibili con la malattia Covid-19. Non potrà essere costretto né all’isolamento né all’uso della FFP2 e gestirà l’eventuale malattia come di consueto. Inutile sottolineare che chi è asintomatico, cioè sano, non ha alcuna ragione per sottoporsi al tampone.

Il problema è dato da chi abbia avuto contatti stretti con soggetti che siano risultati positivi ad un test, situazione che è possibile si verifichi in ambito lavorativo (nelle scuole il vademecum non prevede particolari cautele). L’importante in questo caso è rifiutarsi di adempiere alle disposizioni della circolare (uso della mascherina FFP2 fino a 5 giorni dall’ultimo contatto e test giornaliero per 5 giorni per i soli operatori sanitari) facendo presente che una circolare (e a maggior ragione un vademecum) non è una fonte del diritto e che non è idonea ad imporre alcun obbligo. Quando ci troveremo confrontati con i soliti fanatici del virus chiediamo con calma e cortesia che ci venga indicata la legge che impone gli obblighi e facciamo loro notare che una circolare non ha valore ed efficacia di legge ma che rappresenta delle semplici opinioni o raccomandazioni che non si ha alcun obbligo di seguire.

Vademecum sui casi di positività al test covid-19 (valevole per le scuole e per ogni altro ambito lavorativo o professionale)