
Gli autovelox non servono a niente per migliorare la sicurezza del traffico. Sono semplicemente l’ennesimo strumento per rapinare i cittadini sempre più vessati da regolamentazioni assurde.
E’ utile stare attenti agli autovelox che molte applicazioni segnalano per tempo dando la possibilità di frenare ed evitare la multa.
Se dovesse accadere, possiamo tentare almeno di difenderci dall’ulteriore sanzione della decurtazione dei punti.
Infatti, l’art. 126 bis del codice della strada prevede che il proprietario del veicolo, cui sia stata notificata una multa che preveda la decurtazione dei punti, è obbligato a rispondere indicando l’autore della violazione.
Che fare?
Il primo consiglio è di impugnare la sanzione. In genere le multe irrogate in base agli autovelox sono viziate perché gli autovelox sono omologati e il verbale riporta gli estremi dell’omologazione, ma non vengono sottoposti a taratura annuale, come richiesto dalla sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale. Se si impugna la sanzione per l’eccesso di velocità, l’obbligo di comunicare il conducente dell’automobile è sospeso fino alla conclusione del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (v. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2024, n. 26553).
Respinta l’opposizione a sanzione amministrativa con sentenza definitiva, l’amministrazione deve notificare un nuovo invito a comunicare i dati del conducente, per cui c’è la speranza concreta che con il passare degli anni la cosa cada nel dimenticatoio.
In ogni caso, non si può pretendere che la nostra memoria sia infallibile né che si tenga un registro di chi guidava la macchina in una carta data.
Quello che si può fare, dunque, è inviare il modulo indicando l’impossibilità di ricostruire l’autore della violazione ma specificando nome, cognome e numero della patente di almeno due possibili conducenti. In tal modo non vi sarà la violazione dell’art. 126 bis e si eviterà la decurtazione dei punti o l’ulteriore sanzione per non aver inviato la comunicazione dei dati del conducente.
Attenzione: l’art. 126 bis del Codice della strada sanziona con una multa da euro 291 a 1.166 il comportamento di chi, senza giustificato e documentato motivo, omette di fornire i dati richiesti. Inviando la comunicazione con l’indicazione di almeno due possibili autori della violazione si eviterà la possibile contestazione dell’omissione. Se dovesse arrivare ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione, ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada, sarà necessario impugnarla davanti al Giudice di Pace dimostrando, anche mediante dichiarazioni di testimoni, che l’automobile veniva condotta da più persone, senza alcuna formalità e che non è possibile ricostruire l’autore della violazione.
Con questo link si può scaricare il modello di comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis C.d.s.