Vista l’importanza della cosa, anticipiamo con questo articolo l’argomento di un video della prossima settimana.
Si applica ancora il DPCM del 2 marzo 2021?
La risposta è no. Vediamo perché.
L’art. 57 del DPCM 2.03.2021 prevedeva:
“Art. 57. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell’art. 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell’art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.”
Successivamente l’efficacia del DPCM è stata più volte prorogata.
Dapprima dall’art. 1 del DL 44/2021 che ne ha prorogato l’efficacia sino al 30 aprile 2021. Poi l’art. 1 del DL 52 ha disposto una ulteriore proroga sino al 31 luglio 2021. L’art. 12, comma 2 del DL 105/2021 ha ulteriormente differito la scadenza del DPCM in questione sino al 31 dicembre 2021. Da ultimo l’art. 18, comma 1 del DL 221/2021 ha previsto come termine finale per l’efficacia del DPCM 2.03.2021 l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 221/2021 stesso. La legge in questione è la n. 3 del 21 gennaio 2022, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 26 gennaio 2022 (la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2022.
Pertanto, dal 19 febbraio 2022 il DPCM 2 marzo 2021 con tutti i suoi protocolli allegati ha cessato di avere efficacia.
Ma, osserverà l’attento lettore della Gazzetta Ufficiale, l’art. 3 del decreto-legge 24/2022 ha conferito al Ministro della Salute il potere di adottare e aggiornare le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Per farlo, occorre però che detti protocolli siano in vigore. I protocolli sono degli allegati ai DPCM e sono espressamente previsti dall’art. 1, lettera h bis), z), gg), hh bis) del decreto-legge 19/2021. Pertanto, il potere di adottare e aggiornare i protocolli in questione dipende dall’esistenza di un valido ed efficace DPCM, previsto dall’art. 2 del DL 19/2020.
I DPCM non possono più essere adottati poiché la loro validità ed efficacia era vincolata dal medesimo DL 19/2020 allo stato di emergenza. Infatti, l’art. 1, comma 1 del decreto-legge 19/2020 disponeva: “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.”
In conclusione, con l’art. 3 del decreto-legge 24/2022 è stato conferito al Ministro della Salute un potere che egli non può esercitare giacché i protocolli che dovrebbe adottare o modificare anzitutto dovrebbero essere previsti da un DPCM in vigore e, anche a voler ammettere che il potere, con una implicita modifica dell’art. 2 del DL 19/2020, sia stato attribuito al Ministro della Salute in luogo del Presidente del Consiglio, si tratterebbe comunque di una potestà non più esercitabile essendo scaduto lo stato di emergenza il 31 marzo 2022.
Ancora, alcune aziende hanno ritenuto di fare riferimento all’art. 29 bis del decreto-legge 23/2020 che rinvia, quanto alla sicurezza in materia di Covid-19 nelle aziende, al protocollo del 24 aprile 2020 sottoscritto tra il governo e le parti sociali. L’art. 29 bis è stato inserito nel decreto-legge n. 23/2020 dalla legge di conversione n. 40/2020 e si riferisce ai protocolli previsti dal decreto-legge 19/2020 e allegati ai vari DPCM che si sono susseguiti. Come detto, i protocolli in questione non hanno più efficacia a far data dal 19 febbraio 2022, data in cui è stato convertito in legge il decreto-legge 221/2021 (con la legge n. 11/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2022). Infatti, l’art. 18 del decreto-legge 221/2021 prevede che l’ultimo DPCM (quello del 2 marzo 2021) perda efficacia con la legge di conversione del decreto-legge 221/2021 stesso. Con il DPCM perdono efficacia tutti i protocolli allegati che, infatti, erano destinati a disciplinare il periodo di emergenza. Lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022, per cui l’azienda non può richiamarsi all’art. 29 bis del DL 23/2020 (legge 40/2020) e nemmeno ai protocolli a cui l’art. 29 bis fa riferimento.
In conclusione, tutte le aziende che dovessero richiamarsi a vari protocolli adottati in forza del decreto-legge 19/2020 allo scopo di imporre nei vari ambiti produttivi mascherine, disinfettanti, misurazione della temperatura corporea e altre consimili inutili amenità, commetterebbero un atto illegale e in contrasto con i diritti dei loro dipendenti.
Stesso dicasi di eventuali circolari ministeriali, ordinanze o consimili provvedimenti che i vari dittatori che popolano la penisola dovessero pensare di adottare: sarebbero tutti illegali; l’imposizione di un trattamento sanitario può aversi solo per legge e nessuno può pensare di imporre la mascherina a chicchessia. La strada è sempre la stessa: resistere e disobbedire.