Questo Vademecum è dedicato alla difesa dall’imposizione della mascherina e fa riferimento ai provvedimenti entrati in vigore dal 1 Maggio 2022 ed è aggiornato a Luglio 2022.
A) L’obbligo di mascherina previsto dalla legge fino al 30 settembre 2022
L’obbligo di indossare la mascherina è disciplinato dall’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021 (con le varie modifiche che si sono via via stratificate). In tutti i luoghi e per tutte le attività non esplicitamente elencate nel decreto non vi è più alcun obbligo.
Fino al 30 settembre 2022 sono obbligatorie le mascherine FFP2 sui seguenti mezzi di trasporto:
– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
– mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
– mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
Fino al 30 settembre 2022 sono obbligatorie le mascherine chirurgiche nei seguenti luoghi per lavoratori, utenti e visitatori:
– strutture sanitarie (organizzazioni pubbliche o private gestite in modo imprenditoriale e che forniscono una serie di servizi connessi alla salute, ad esempio: cliniche, ospedali, poliambulatori ecc.)
– strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
– strutture residenziali di cui all’articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017 che forniscono:
a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell’intervento;
b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
c) prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
Come appare chiaro dall’elenco gli studi medici privati, compresi quelli dei medici di base non rientrano tra le strutture sanitarie dove è obbligatoria la mascherina chirurgica.
Lo ripetiamo: IN TUTTI I LUOGHI E PER TUTTE LE ATTIVITÀ NON ESPLICITAMENTE ELENCATE NEL DECRETO NON VI È PIÙ ALCUN OBBLIGO.
Le ordinanze ministeriali che disciplinavano l’obbligo di mascherina sono decadute perché superate dall’obbligo previsto dalla legge.
B – Le mascherine sul posto di lavoro
se qualcuno cerca di imporre la mascherina sul posto di lavoro, ecco la diffida aggiornata (documento B) preparata da Alessandro Fusillo.
Se il vostro datore di lavoro vuole imporvi l’uso della mascherina, con una circolare e/o paragonandola ad un DPI:
1 – Riprendete tutto di nascosto, almeno l’audio (non potete diffondere in pubblico la registrazione, ma è valida ai fini giudiziari).
2 – Instaurate un dialogo pacato e costruttivo con il vostro superiore (dialogo che registrerete di nascosto), mostrando il testo dell’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021 (documento A) e facendo notare che la vostra attività non compare nella lista. Può darsi che il vostro superiore o datore di lavoro non conosca le regole e quindi tutto si risolva semplicemente, in caso contrario la registrazione vi potrà servire successivamente.
3 – Spiegate a voce quanto scritto nella diffida (documento B) e cioè come e perché un datore di lavoro non può imporla o paragonarla ad un DPI.
4 – Qualora vi venissero presentati dei protocolli da considerare come”fonte dell’obbligo della mascherina”, fate notare che quei protocolli sono scaduti insieme ai DPCM con cui erano stati creati. Leggete e consegnate al datore di lavoro il Documento B. Ulteriori informazioni sulla NON-validità del protocollo le trovate in questo video specifico.
5 – Se il dialogo non avesse successo inviate la diffida (documento B) per raccomandata AR o PEC (se lo desiderate potete anche anticiparne una copia a mano o via mail).
6 – Se il vostro datore vi inviasse una contestazione disciplinare usate il modello di risposta (documento C, entro 5 giorni dalla comunicazione del datore). Nota bene: questo documento è un modello, deve essere editato da ciascuno di voi per adattarlo al proprio caso
C – Le mascherine NON sono sono DPI
Modello di risposta ad eventuali contestazioni disciplinari (documento C), redatto dall’avv. Fusillo.
Le mascherine chirurgiche o FFP2 sono dei dispositivi medici la cui prescrizione è riservata ai medici chirurghi e non possono essere equiparate ad un dispositivo di protezione individuale, l’uso della mascherina costituisce un grave rischio per la salute dei lavoratori che il datore di lavoro dovrebbe tutelare.
D – Mascherine per accedere ai luoghi vari
Se qualcuno vi volesse obbligare ad indossare la mascherina per accedere in un ufficio o in un esercizio commerciale (diversi da quelli esplicitamente citati nell’ordinanza):
1 – Riprendete tutto con il cellulare (ripetiamo: potete registrare di nascosto, la registrazione è valida ai fini giudiziari, ma, importantissimo, NON potete diffonderla in pubblico o su internet!).
2 – Abbiate il testo dell’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021 (documento A) stampato e mostratelo al dittatorello invitandolo a indicarvi il punto in cui la sua attività sarebbe elencata.
3 – Quando non la troverà fate notare che imporre un presidio medico chirurgico non è una cosa che può essere fatta con circolari interne, cartelli o disposizioni del titolare dell’attività.
Se qualcuno vi volesse punire per non avere indossato la mascherina in uno dei luoghi in cui l’ordinanza prevede che lo dobbiate fare:
1 – Riprendete tutto con il cellulare (ripetiamo: potete registrare di nascosto, la registrazione è valida ai fini giudiziari, ma, importantissimo, NON potete diffonderla in pubblico o su internet!).
2 – Abbiate il testo dell’art. 10 quater del decreto-legge 52/2021 (documento A) stampato e mostratelo al dittatorello invitandolo a multarvi secondo quanto previsto dal decreto-legge: la vostra controparte scoprirà così che nessuna disposizione prevede la possibilità di multare le persone senza mascherina al di fuori dei soli ambiti indicati dall’art. 10 quater.
E – Mascherine ai concorsi pubblici
Vedi questo documento specifico.
F – Ricerca scientifica
Alleghiamo quello che probabilmente è il più completo ed autorevole studio scientifico sui danni provocati dall’utilizzo delle mascherine.
Lo studio (in versione originale inglese e nella traduzione italiana) può essere liberamente scaricato ed allegato dove lo si ritenga opportuno, per far valere le proprie regioni. Vai alla pagina.
Video di spiegazione
Video 1 di 3 – Riassumiamo tutte le norme (e le nostre strategie di difesa) valide da ora al 30 settembre 2022
Video 2 di 3 – Mascherine al lavoro:
Spieghiamo perché la super-conferenza di ministeri, sindacati e confindustria NON ha nessun valore.
Spieghiamo perché i protocolli che vengono citati da tanti NON hanno nessun valore.
Spieghiamo perché le mascherine NON sono DPI, ne quelle chirurgiche, ne le ffp2.
Video 3 di 3 – Il nuovo protocollo presentato di luglio, “valido” fino al 30 ottobre…. Valido, ma senza valore 🙂